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Regolamento per la prova finale - Laurea Stampa
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REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE

(LAUREA)



Approvato: dalle Giunte per la didattica in data 17.1.2012 e 20.3.2012; dal Consiglio di Facoltà in data 28.3.2012

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE
DEI CORSI DI LAUREA

Articolo 1 – Oggetto e contenuto della prova finale
La prova finale consiste nella predisposizione di un breve elaborato scritto (non oltre 10000 parole) redatto sotto la supervisione di un docente relatore, che sarà valutato dalla Commissione della prova finale anche attraverso un breve colloquio con il candidato. Il lavoro finale (tesi) ha per oggetto la trattazione di un tema specifico inerente ad una disciplina del corso di studio, che lo studente può sviluppare anche traendo spunto dall’attività svolta nell’ ambito di uno stage o di un periodo di studio all’estero. L’impegno richiesto allo studente e gli obiettivi di apprendimento del lavoro finale devono essere coerenti con i crediti formativi ad esso attribuiti, pari a 3 per tutti i corsi di laurea. La tesi può essere scritta in italiano o in inglese, d’accordo con il relatore.

Articolo 2 – Assegnazione del lavoro per la prova finale
Il titolo, i contenuti e la struttura del lavoro finale devono essere concordati dallo studente con il docente supervisore almeno un mese prima dell’inizio della sessione prevista per la prova finale.

Articolo 3 – Ammissione alla prova finale
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver presentato alla Segreteria Studenti la domanda di laurea entro i termini fissati dal calendario didattico e deve aver acquisito e registrato integralmente i crediti formativi previsti nel piano di studio dal regolamento didattico del suo corso di laurea, al netto di quelli attribuiti alla prova finale. L’elaborato scritto della tesi (in formato cartaceo ed elettronico) deve essere depositato presso la Segreteria studenti e trasmesso al docente relatore nei termini e con le procedure stabiliti dalla Facoltà. 

Articolo 4 – Regole antiplagio
La tesi deve essere il frutto del lavoro personale dello studente, secondo quanto previsto dall’art. 25 dal Codice Etico della Comunità Universitaria. Il testo presentato in formato elettronico verrà controllato dalla Segreteria Studenti qualora sia disponibile specifico software antiplagio; in assenza della relativa certificazione, il docente supervisore ha la responsabilità di verificare l’originalità dell’elaborato. In caso di gravi violazioni, lo studente non sarà ammesso all’esame finale, fatte salve le eventuali altre sanzioni stabilite dalla normativa di Ateneo.

Articolo 5 – Valutazione della prova finale

  1. La valutazione della prova finale è espressa in 110 (centodecimi). La votazione minima complessiva per il superamento della prova finale è pari a 66/110 con giudizio non negativo assegnato alla tesi e alla sua discussione.
  2. Il voto attribuito alla prova finale è calcolato come somma dei seguenti elementi:
    a) media ponderata rispetto ai crediti delle votazioni espresse in trentesimi, rapportata in 110 (centodecimi), alla quale sono aggiunte le maggiorazioni calcolate in funzione dei seguenti profili curriculari:
    - studi all’estero (Erasmus/Socrates): 1 punto qualora lo studente abbia acquisito almeno 8 crediti formativi in un periodo di studio all’estero; 2 punti qualora lo studente abbia acquisito almeno 16 crediti formativi in un periodo di studio all’estero;
    - tempo di laurea: 3 punti se lo studente discute la tesi entro la sessione aggiuntiva autunnale del terzo anno di corso; 2 punti, se lo studente discute la prova finale entro il terzo anno. Il termine per usufruire della maggiorazione di 2 punti viene prorogato alla prima sessione dell’anno accademico successivo (sessione di giugno) per gli studenti che abbiano svolto un periodo di studio all’estero di durata pari ad almeno un semestre;
    - attività di stage e tirocini: 1 punto qualora lo studente abbia svolto uno stage approvato dal competente  Comitato per la Didattica ai fini del riconoscimento di crediti formativi;
    b) fino ad un massimo di 5 punti che la Commissione attribuirà alla tesi, avuto riguardo, in particolare, alla padronanza dell’argomento, alla chiarezza espositiva e alla capacità di argomentare correttamente dimostrate dal candidato.
  3. Su proposta del relatore e all’unanimità la Commissione può concedere la lode quando si verifichino entrambe le seguenti condizioni: la media ponderata rispetto ai crediti delle votazioni è non inferiore a 28/30; la somma degli elementi che concorrono al voto finale è pari almeno a  111. L’arrotondamento del voto finale è fatto per eccesso quando i decimali sono uguali o superiori a 5 e per difetto quando i decimali sono inferiori a 5.
  4. Ai fini del calcolo della media ponderata rispetto ai crediti è assegnato valore 31 alle votazioni 30 e lode. Non si tiene conto delle votazioni conseguite nelle attività formative “altre” (crediti a libera scelta dello studente, abilità linguistiche e informatiche) né degli esami svolti in sovrannumero.

Articolo 6 – Commissioni delle prove finali
Le Commissioni delle prove finali sono composte da tre commissari, dei quali almeno uno è docente supervisore/relatore di tesi di laurea. Possono far parte delle Commissioni docenti di ruolo (anche di altre Facoltà e di altri Atenei) e docenti a contratto. Almeno due commissari, fra cui il presidente, devono essere docenti di ruolo della Facoltà. La nomina della Commissione spetta all’organo a ciò designato dal Regolamento Didattico di Ateneo. Al fine di garantire un’equa ripartizione del carico di lavoro legato alla partecipazione alle commissioni di laurea, almeno uno dei membri della commissione deve essere scelto con criteri che garantiscano una corretta rotazione dei docenti. A tale scopo, la struttura didattica predisporrà e aggiornerà sistematicamente un apposito registro della partecipazioni alle commissioni di laurea.

Articolo 7 – Comunicazione dei risultati
Il voto di laurea conseguito, nonché la data e i dettagli organizzativi della cerimonia di proclamazione, così come previsto nel successivo art. 8, verranno resi pubblici nei giorni immediatamente successivi alla discussione della tesi. Lo studente può ottenere certificati di laurea anche nel periodo che precede la cerimonia di proclamazione.

Articolo 8 - Proclamazione
Le cerimonie di proclamazione sono tenute dal Preside, o da suo delegato, alla presenza di laureati, familiari ed amici. In caso il laureato sia assente alla cerimonia di proclamazione, il certificato potrà essere ritirato presso la Segreteria studenti.

Articolo 9 – Sessioni di laurea e calendario delle cerimonie di proclamazione
Il calendario delle sessioni di laurea è approvato dal Consiglio di Facoltà, su proposta  della Giunta della Didattica. Il Consiglio di Facoltà approva il calendario annuale delle cerimonie di proclamazione.

Articolo 10 – Norma transitoria
Relativamente al punteggio premiale previsto per il voto di laurea (art. 5), per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2008/09 continuerà ad applicarsi quanto previsto dal previgente regolamento. Tale regime transitorio si applicherà fino all’ultima data utile della sessione di laurea invernale a.a. 2011-12 (Aprile 2013)

 

Ultimo aggiornamento ( giovedì 29 marzo 2012 )
 
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